Art. 4.

      1. Presso il Ministero della solidarietà sociale è istituita la Consulta nazionale per il superamento dell'handicap, di seguito denominata «Consulta», composta da un rappresentante di ciascuna delle associazioni costituite per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1.
      2. La Consulta è costituita con decreto del Ministro della solidarietà sociale da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Nella sua prima riunione, che è convocata dal Ministro della solidarietà sociale entra un mese dalla data della sua costituzione, la Consulta elegge al proprio interno un ufficio esecutivo di presidenza, composto da sette membri, compreso il presidente, che predispone il regolamento per il funzionamento della Consulta, che è approvato dalla Consulta stessa entro i due mesi successivi.
      4. Ciascun rappresentante delle associazioni di cui al comma 1 ha diritto a un solo voto. È escluso il voto per delega.
      5. La Consulta formula proposte e pareri al Ministro della solidarietà sociale e agli altri Ministri competenti sulle politiche di superamento dell'handicap, anche su richiesta degli stessi. Essa si riunisce almeno due volte all'anno. L'ufficio esecutivo di presidenza della Consulta si

 

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riunisce almeno una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta lo richieda il Ministro della solidarietà sociale ai fini dell'espressione di pareri.
      6. I componenti della Consulta hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio qualora risiedano a una distanza superiore a cento chilometri dalla sede della Consulta.